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Decreto Emergenze e PNRR: pubblicata la legge di conversione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2025 la Legge 28 febbraio 2025, di conversione del D.L. Emergenze e PNRR n. 208/2024. Sono così definitive le misure riguardanti il diritto di prelazione su immobili statali per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, gli interventi in ambito occupazionale per le attività dei porti in crisi e per i lavoratori con contratti di solidarietà, la riorganizzazione delle competenze del Ministero del Lavoro, la formazione dei lavoratori e l’attuazione del Capitolo Repower del PNRR.

La Legge 28 febbraio 2025, n. 20 converte in legge, con modificazioni, il D.L. “Emergenze” del 31 dicembre 2024, n. 208.

Diritto di prelazione su immobili statali per interventi idrogeologici

La legge modifica la normativa sugli immobili di proprietà dello Stato oggetto di alienazione, riconoscendo un diritto di prelazione in favore dei soggetti che dimostrino di aver realizzato, con risorse proprie, opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Questo diritto di prelazione prevale, a parità di condizioni, su quello di altri soggetti (Art. 2-bis).

Misure urgenti in materia di lavoro

Per il settore portuale, nell’ambito della crisi che interessa le attività di movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cd. transhipment), è prevista la proroga dell’operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari.

In particolare, per Gioia Tauro e Taranto la legge estende a 114 mesi (dai precedenti 90) la durata dell’operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e la riqualificazione professionale; di conseguenza, è adeguata l'indennità ai lavoratori dell’Agenzia per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Per questa misura sono stanziati 7.276.600 euro per il 2025 e 7.417.100 euro per il 2026 (Art. 4, commi 1-3).

Per il porto di Cagliari, la durata dell’operatività dell’Agenzia viene estesa a 54 mesi (dai precedenti 36, con uno stanziamento di 2.664.300 euro per il 2025 e 2.715.400 euro per il 2026. (Art. 4, commi 2-3); anche in questo caso, è di conseguenza adeguata l'indennità ai lavoratori dell’Agenzia per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria con contratto di solidarietà accedono al programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). I loro nominativi sono comunicati al Ministero del lavoro, che li mette a disposizione delle regioni interessate (Art. 4, comma 4).

Finanziamenti per il PNRR e la riorganizzazione del Ministero del Lavoro

Per proseguire nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di lavoro e politiche sociali, è autorizzata la spesa di 562.277 euro annui per ciascuno degli anni 2025-2026 (Art. 4, comma 5).

Per garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro, tenuto conto delle nuove competenze attribuite in seguito alla soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è autorizzata la spesa di 461.247 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (Art. 4, commi 6-7).

Il Fondo Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025, con risorse provenienti dal Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (Art. 4, commi 7-bis e 7-ter).

Formazione aziendale dei lavoratori

Le risorse assegnate alle regioni nell'ambito del programma GOL possono essere utilizzate, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori (Art. 6-bis).

Misure per l'attuazione del capitolo Repower del PNRR

Per lo sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato, si stabilisce che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) assuma il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza. Per coprire gli oneri derivanti da questa misura, limitati a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si utilizzano quote dei proventi delle aste di emissione di anidride carbonica destinate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Art. 8).

Copyright © - Riproduzione riservata

Legge n. 20 del 28/02/2025, G.U. n. 50 del 01/03/2025

Testo aggiornato del D.L. n. 208 del 31/12/2024, G.U. n. 50 del 01/03/2025

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/03/03/decreto-emergenze-pnrr-pubblicata-legge-conversione

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