• Home
  • News
  • Costituzione della rendita vitalizia: quali possibilità ha il lavoratore?

Costituzione della rendita vitalizia: quali possibilità ha il lavoratore?

Ai fini dell’accesso alla pensione, come evidenzia l’INPS nella circolare n. 48 del 24 febbraio 2025, il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine di prescrizione, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a suo carico. Ciò a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno. Quali sono in dettaglio le regole introdotte in materia dal Collegato Lavoro alla luce dei chiarimenti INPS? Quali sono le possibilità offerte al lavoratore?

L’INPS, con la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025, ha fornito specifici chiarimenti con riferimento alle novità recate dall’art. 30 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro), entrata in vigore il 12 gennaio 2025.

La circolare, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, illustra tale disposizione e fornisce le relative istruzioni amministrative. Viene evidenziato in premessa come, con la novella normativa, si aggiunge il comma settimo all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, introducendo, a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025), un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a suo carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.

Cosa prevede il Collegato Lavoro

Così come ricorda lo specifico Dossier di approfondimento dei Servizi Studi di Camera e Senato, l’art. 30 del Collegato Lavoro concerne, in primo luogo, i contributi pensionistici, relativi ai lavoratori dipendenti privati (o ai collaboratori in forma coordinata e continuativa, iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell’INPS), non versati per inadempimento del datore di lavoro (o del committente) e caduti in prescrizione.

Più in particolare, la novella di cui al comma 1 dell’art. 30 introduce la possibilità esclusiva per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia, con onere a suo unico carico, in seguito alla prescrizione, in base all’ordinario termine decennale, delle seguenti possibilità, previste dalla normativa vigente relativamente ai contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro e prescritti: - di richiesta all’INPS, da parte del datore, di costituzione di una rendita vitalizia reversibile; - di omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi cui questi non possa ottenere dal datore la costituzione della rendita, a condizione che il lavoratore fornisca all'INPS le prove del rapporto di lavoro e della misura della retribuzione e fatto salvo il diritto (nei confronti del datore) al risarcimento del danno.

Le relazioni illustrativa e tecnica del provvedimento ricordano che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (viene citata in particolare la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 21302 del 14 settembre 2017), tali richieste, possibili a legislazione previgente, sono assoggettate all’ordinario termine di prescrizione decennale e che a tale indirizzo giurisprudenziale non sono seguite istruzioni amministrative a livello centrale, con la conseguente possibilità di applicazioni diverse da parte delle varie sedi territoriali dell’INPS.

La novella introduce allora una possibilità non soggetta a termine di prescrizione, possibilità riconosciuta qualora i termini per le due richieste sopra indicate siano prescritti.

La nuova possibilità è esercitabile, prosegue il Dossier, con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore ed è subordinata all’onere della prova summenzionato. La misura dell’onere finanziario è determinata secondo i medesimi criteri vigenti per le altre due tipologie di richiesta.

Tali criteri prevedono il versamento all’INPS di una riserva matematica, calcolata in base a tariffe definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'INPS.

La relazione illustrativa specifica che la novella non ha alcun effetto circa la possibilità di risarcimento del danno nei confronti del datore, possibilità che, nella fattispecie in esame, resta, dunque, preclusa per intervenuta prescrizione.

L’art. 30 provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri netti derivanti dalla novella in esame (comprensivi degli effetti fiscali negativi in ragione della deducibilità fiscale dei contributi per gli anni 2026 e seguenti), nonché all’incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione per gli anni 2024 e 2025, nella misura identica agli effetti finanziari netti positivi derivanti (nei suddetti due anni) dalla medesima novella.

Chiarimenti INPS

L’INPS ricostruisce in primo luogo quali siano le previsioni maggiormente rilevanti dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, alle quali la nuova disposizione rinvia.

Il primo aspetto da considerare è che la legittimazione a chiedere la rendita vitalizia è esercitata dal lavoratore in sostituzione della medesima legittimazione del datore di lavoro, quando da questi non possa ottenere la costituzione della rendita, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Riguardo alla legittimazione del lavoratore ai sensi del comma quinto, la giurisprudenza ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra il lavoratore, il datore di lavoro e l’INPS.

Il secondo aspetto da considerare, prosegue la circolare, è che il diritto di chiedere la rendita vitalizia, quindi, sia, in via principale, del datore di lavoro, in favore del lavoratore, e del lavoratore di sostituirsi al datore, secondo i previsti termini di prescrizione.

Il nuovo diritto, contenuto nel comma settimo, dunque, è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro, ai sensi del comma primo, né dal lavoratore, ai sensi del comma quinto, in sostituzione del datore di lavoro.

In considerazione del quadro normativo in cui si inserisce, con il comma settimo dell‘art. 13, sottolinea l’INPS, il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

Prescrizione

Al fine allora di appurare se l’istanza inoltrata dal lavoratore sia riconducibile alla fattispecie di cui al comma settimo dell’art. 13, deve essere necessariamente verificato se il diritto previsto sia prescritto. Si evidenzia allora la necessità che le Strutture territoriali, nell’esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, tengano presente che, sulla base dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e presupposto dal comma settimo aggiunto all’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale sia il diritto del datore di lavoro tanto quello conseguente del lavoratore.

La prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS). In concreto, prosegue la circolare, la costituzione della rendita vitalizia può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti). Ai fini del computo del decorso del termine prescrizionale del diritto, devono essere considerati eventuali atti notificati all’Istituto che comportino l’interruzione del decorso del medesimo termine.

Riepilogo delle possibilità

L’INPS ricorda allora come a seguito della modifica dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono, quindi, verificarsi le seguenti possibilità:

a) richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (primo comma);

b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma quinto);

c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a suo carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) - non soggetta a prescrizione (comma settimo).

Nell’esaminare le richieste di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, le Strutture territoriali devono preliminarmente verificare che tra la data di prescrizione dei contributi omessi e la data di presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia non siano decorsi più di dieci anni. Deve essere altresì valutata la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione.

Per quel che riguarda nello specifico la fattispecie in cui l’istanza sia presentata dal lavoratore, o dai suoi superstiti, e non risulti prescritto il diritto, l’istanza deve essere considerata inoltrata, in via sostitutiva.

Nel caso in cui, invece, il diritto risulti prescritto, bisogna distinguere:

- se l’istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 e ancora giacente, in relazione al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, la medesima deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, ed essere definita d’ufficio come se fosse presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato a tale data;

- se l’istanza è presentata a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024, deve considerarsi inoltrata ai sensi del comma settimo dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, e la data della domanda coincide con quella di presentazione.

In ogni caso in cui la domanda sia accolta come istanza presentata ai sensi del comma settimo, art. 13, della legge n. 1338/1962, nel relativo provvedimento deve essere specificato che il diritto del lavoratore o dei suoi superstiti di chiedere la rendita vitalizia, in sostituzione del datore di lavoro, è prescritto e che l’istanza è accolta ai sensi del comma settimo dell’art. 13.

Copyright © - Riproduzione riservata

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/03/04/costituzione-rendita-vitalizia-possibilita-lavoratore

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble