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Archivio newsImprese strategiche: sgravio contributivo e politiche attive
Nel decreto interministeriale del 6 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero del Made in Italy hannp definite i termini di fruizione delle misure di sostegno per I lavoratori e le aziende di interesse strategico. La sottoscrizione dell’accordo in sede governativa garantisce uno specifico sgravio contributivo e l’attivazione di politiche attive dedicate.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto interministeriale del 6 marzo 2025, recepisce la disciplina che prevede, n via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, che le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.
Contenuto dell’accordo
L’accordo sottoscritto in sede governativa deve contenere un progetto industriale e di politica attiva. Tale progetto deve contenere:
a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1, del precedente articolo, per almeno quarantotto mesi;
Incentivi per i datori di lavoro
Al datore di lavoro firmatario dell’accordo governativo spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari ad € 3.500 per lavoratore. Tale esonero contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari ad € 2.000. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 23/01/2025
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