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CCNL attività funebri e cimiteriali: le novità del rinnovo

Per i lavoratori delle imprese e consorzi esercenti attività alla persona, attività cimiteriali, attività trasporto funebri e di polizia mortuaria,  l'associazione ASNAF & AS con Fials Consal hanno sottoscritto il data 21 febbraio 2024 l'accordo per il rinnovo del CCNL. Prevista l'erogazione di una una tantum. Ridefiniti i minimi tabellari. Aggiornati gli importi per trasferta, indennità di funzione quadri e reperibilità. Modificata la disciplina del periodo di prova, dei contratti a termine e delle relative causali e dei contratti a tempo parziale. Prevista l'introduzione dell'assistenza integrativa a favore dei lavoratori, secondo regole di prossima definizione. Il nuovo contratto decorre per la parte normativa dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026; la parte economica decorre dal 1° marzo 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026.

ASNAF & AS con Fials Consal hanno sottoscritto in data 21 febbraio 2024 l'accordo per il rinnovo del CCNL. Il contratto precedente era siglato da ASNAF & AS, F.M.P.I. e FPL-UIL.

Campo di applicazione del CCNL

Il nuovo contratto si applica a tutti i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente delle imprese e consorzi esercenti attività alla personaattività cimiterialiattività di trasporto funebre, di onoranze funebri e di polizia mortuaria aderenti all'associazione ASNAF & AS come previsto dal D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.

Una tantum

A copertura del periodo 1° gennaio - 29 febbraio 2024, ai lavoratori è riconosciuta una somma una tantum, da erogarsi con la prima retribuzione utile (marzo 2024).

Minimi tabellari

Gli aumenti stabiliti dall'accordo decorrono dal 1° marzo 2024, 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026.

Indennità di funzione quadri

L'indennità di funzione quadri, utile ai fini del computo del TFR, viene elevata.

Indennità di reperibilità

L’indennità di reperibilità, effettuata fuori dall’orario di lavoro e con durata di 12 ore (minima di 4), viene rimodulata. Possono essere disposti al massimo 10 giorni di reperibilità al mese.

Bilateralità

Le Parti concordano di individuare quale Ente Bilaterale di riferimento l'EPAR, Ente Paritetico costituito da CIFA-Confsal. Le imprese aderenti all'Associazione ASNAF & AS dovranno formalizzare e perfezionare la loro adesione al Fondo destinando un contributo mensile all'EPAR.

Trasferta

Per le trasferte fino a 6 ore, il valore minimo della diaria viene elevato.

Periodo di prova

Il periodo di prova è stato ridefinito.

Permessi retribuiti

I permessi per partecipazione a corsi di riqualificazione e/o aggiornamento delle competenze su direttiva dell’impresa vengono stabiliti in 7 giorni l’anno.

Assistenza integrativa

Le parti stabiliscono di incontrarsi entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto per individuare il Fondo di assistenza sanitaria integrativa e il piano sanitario delle prestazioni aggiuntive da riconoscere ai lavoratori. L’accordo fissa un contributo mensile da versare al Fondo individuato.

Lavoro a tempo parziale

Il limite al lavoro supplementare viene elevato rispetto all’orario concordato con il lavoratore, e comunque non oltre il valore dell’orario normale da CCNL. In caso di assunzione di lavoratori a tempo pieno, è riconosciuto il diritto di precedenza per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti di quei lavoratori con contratto a tempo parziale.

Lavoro a termine

Il contratto a termine acausale non può avere una durata superiore a 12 mesi ed è prorogabile fino a 24 mesi, con il consenso del lavoratore, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Decorrenza del contratto

Il nuovo contratto decorre per la parte normativa dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026; la parte economica decorre dal 1° marzo 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/03/07/ccnl-attvita-funebri-cimiteriali

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