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Archivio newsBonus under 35: assunzioni agevolate con “sorpresa” per i datori di lavoro
Bonus under 35 con qualche sorpresa per gli addetti ai lavori. Il decreto attuativo, che dopo una prima pubblicazione risulta attualmente non adottato sul sito del Governo, dispone che le agevolazioni contributive non vengono riconosciute ai datori di lavoro per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 ma, soltanto, per quelle realizzatesi a partire dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione UE) e fino al 31 dicembre 2025. Cosa significa? Le assunzioni realizzatesi nell’arco temporale che non viene più riconosciuto (1° settembre 2024 - 30 gennaio 2025) non sono agevolabili e chi pensava di recuperare i contributi versati non potrà fruire di tale possibilità ed i rapporti di lavoro continueranno con la contribuzione piena. Quali sono le ulteriori criticità rilevate nell’analisi del provvedimento?
La materia degli incentivi all’occupazione nel nostro Paese è, da sempre, costellata da passaggi critici e da interpretazioni che lasciano dubbi: troppi sono i soggetti che si trovano nel corso dell’iter procedimentale, soprattutto allorquando le agevolazioni sono sottoposte all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
E’ stato reso noto nei giorni scorsi il D.M. “concertato” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia con il quale, dopo il “via libera” della Commissione Europea del 31 gennaio u.s., vengono definiti alcuni passaggi importanti e, soprattutto, vengono date indicazioni all’INPS per la emanazione della circolare operativa con la quale potranno essere fruiti dai datori di lavoro gli sgravi contributivi previsti dall’art. 22 del D.L. n. 60/2024 in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore ai 35 anni che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (i periodi di apprendistato svolti e conclusi prima della fine del periodo formativo non contano). Il D.M., “bollinato”, è stato inviato agli organi di controllo per la registrazione.
Prima di entrare nel merito dei contenuti del D.M. (e di alcune criticità in esso contenute) ritengo opportuno richiamare, sia pure brevemente, quanto l’art. 22 afferma in materia di incentivi all’occupazione stabile.
Bonus under 35 del decreto Coesione
Esso riconosce per tutte le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori (con esclusione di quelli con qualifica dirigenziale) che sono al primo rapporto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) e che non hanno compiuto i 35 anni (ossia, fino a 34 anni e 364 giorni), realizzate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025, uno sgravio contributivo per un massimo di 24 mesi che consiste in un abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 100% con un tetto massimo mensile di 500 euro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Lo sgravio viene escluso per i contributi ed i premi assicurativi INAIL e, probabilmente, come già avvenuto in passato per la “contribuzione minore” (ma questo ce lo dirà l’INPS con le sue indicazioni operative). Quanto appena detto vale anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine ma, ovviamente, il dipendente non deve aver stipulato, in passato, alcun contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il beneficio non si applica ai contratti di lavoro domestico (per la particolarità del rapporto) ed all’apprendistato che è un contratto a tempo indeterminato che gode di una propria specifica regolamentazione anche sotto l’aspetto contributivo.
Nella “Zona economica speciale” che comprende le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro sulla quota a loro carico (art. 22, comma 3), presenta un tetto massimo di 650 euro mensili.
L’esonero contributivo spetta, per la parte residua da utilizzare (art. 22, comma 4), anche a quei datori di lavoro che assumono, entro il 31 dicembre 2025, lavoratori già assunti a tempo indeterminato presso altri datori di lavoro che hanno beneficiato parzialmente dell’esonero: in ogni caso, essendo tale agevolazione a termine e non strutturale, non ci potrà essere alcuna fruizione oltre il 31 dicembre 2028.
Il decreto attuativo, l’autorizzazione UE e le criticità
Con l’art. 2 del D.M. gli addetti ai lavori si sono trovati di fronte ad una prima sorpresa: le agevolazioni non vengono riconosciute ai datori di lavoro per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 ma, soltanto, per quelle realizzatesi a partire dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione Europea) e fino al 31 dicembre 2025. Ciò significa che le assunzioni realizzatesi nell’arco temporale che non viene più riconosciuto (1° settembre 2024 – 30 gennaio 2025) non sono per nulla agevolabili e chi pensava, come in passato, di recuperare i contributi versati, perché si tratta, pur sempre, di assunzioni e trasformazioni perfettamente in regola con il dettato normativo, non potrà fruire di tale possibilità ed i rapporti di lavoro continueranno “con la contribuzione piena”.
Ci si chiede: perché questo?
La risposta potrebbe essere trovata nel comma 11 dell’art. 22 che recita “L’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea”.
Questa disposizione, tuttavia, non è altro che un “copia ed incolla” di frasi contenute in precedenti provvedimenti incentivanti sottoposti all’esame di Bruxelles ai quali, in passato, è stata data, sempre, una interpretazione retroattiva come ben possono testimoniare sia le circolari INPS che si sono succedute negli anni che le migliaia di professionisti e di datori che si nono trovati nelle medesime situazioni. Tale interpretazione (che taglia, impropriamente, quanto previsto dalla legge) sembra dare la “colpa” agli organi comunitari che avrebbero deciso in ritardo (31 gennaio 2025), pur se la notificazione delle autorità italiane risulta avvenuta con lettera del 12 dicembre 2024 ed il D.L. n. 60 risulta in vigore dall’8 maggio 2024 e la successiva legge di conversione reca la data del 4 luglio u.s.
C’è, poi, un altro passaggio che crea forti dubbi: nell’art. 4 del D.M. ove si dettano, per l’INPS, le regole per le modalità di presentazione delle domande di ammissione al beneficio e la misura dello sgravio, al comma 3, si afferma che la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione (e, aggiungo, anche prima della eventuale trasformazione di un contratto a tempo determinato). Le assunzioni (e le trasformazioni) “effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio di cui al presente decreto”. Nella sostanza, una norma di legge risulta essere subordinata, ai fini dell’efficacia, non soltanto alla decisione della Commissione Europea (con una interpretazione amministrativa del tutto diversa rispetto al passato) ed alla emanazione di un D.M. “concertato” che reca termini diversi di vigenza delle disposizioni incentivanti, ma anche alla emanazione di un atto amministrativo quale è la circolare dell’Istituto, destinata a fissare il giorno di possibile inizio della fruizione degli sgravi.
Come stravolgimento delle fonti del diritto non c’è male!
Il problema del mancato riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni effettuate a partire dal 1° settembre è molto sentito dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro che, con una nota del 6 marzo 2025 inviata al Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro sottolinea come “in considerazione delle rilevanza dell’incentivo ai fini dell’occupazione giovanile, si ritiene fondamentale evidenziare l’importanza di consentire l’accesso all’incentivo in coincidenza con le date previste dall’art. 22”.
Chiusa questa breve parentesi, torno, velocemente, ai contenuti del D.M. (alcuni ripresi, direttamente, dall’art. 22), ricordando che:
a) non possono accedere al beneficio le “imprese in difficoltà” a cui si riferisce il punto 18 dell’art. 2 del Regolamento comunitario n. 651/2014 (sono citate 6 casistiche e un’impresa è considerata in difficoltà se ne soddisfa almeno una di quelle riportate);
b) non possono accedere al beneficio i datori di lavoro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che lo Stato deve recuperare in esecuzione di un ordine comunitario, in quanto non dovuti;
c) l’ammontare dell’agevolazione non può, in ogni caso, superare il 50% dei costi salariali, così come stabiliti al punto 31 dell’art. 2 del Regolamento comunitario n. 651/2014 il quale li definisce come “importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell’aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda rima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito”. Tale limite non appare esplicitato nella norma di riferimento che è l’art. 22 del D.L. n. 60/2024;
d) l’esonero contributivo non è cumulabile con altri benefici previsti dalla legge vigente, ivi compresa la Decontribuzione Sud, con la sola esclusione, senza alcuna riduzione, del maggior costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni dall’art. 4 del D.L.vo n. 216/2023;
e) la fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto dei commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015;
f) l’esonero non spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi antecedenti l’assunzione hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex lege n. 223/1991 nella stessa unità produttiva od operativa;
g) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero contributivo o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva od operativa, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio.
L’art. 4 del D.M. detta le regole sia per le domande di ammissione che per la misura del beneficio: questi sono i passaggi che dovranno ben essere esplicitati nella circolare dell’Istituto.
Ai fini della fruizione del beneficio i datori di lavoro interessati dovranno presentare istanza, esclusivamente in via telematica, all’INPS, con le modalità ed i tempi che saranno da quest’ultimo indicati. La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi del datore ed il numero dei dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
b) i dati identificativi del lavoratore da assumere o già assunto;
c) la tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (che non può che essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato, essendo esclusi sia l’apprendistato che il lavoro intermittente che non assicura alcuna stabilità occupazionale, essendo strettamente correlato ad una “chiamata” del datore) e la percentuale oraria di lavoro;
d) la retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro per il quale si chiede lo sgravio contributivo;
e) l’indicazione della sede, dello stabilimento, della filiale, dell’ufficio o del reparto autonomo presso cui il dipendente presterà effettivamente servizio.
La domanda, come detto in precedenza, deve essere inviata all’Istituto prima della stipula del contratto e le assunzioni effettuate prima della presentazione dell’istanza non sono considerate agevolabili. Attraverso un proprio iter procedurale che sarà reso noto con la circolare esplicativa, l’INPS esamina le istanze pervenute, in ordine cronologico e, in presenza di risorse, assegna al richiedente una somma pari all’incentivo spettante, assegnando al richiedente un termine perentorio di 10 giorni per procedere alla stipula del contratto, cosa che dà titolo, una volta comunicato all’Istituto attraverso la stessa procedura telematica, allo sgravio contributivo.
Nella sostanza, il datore di lavoro (eppure, si parla tanto di semplificazione amministrativa!) comunicherà, prima della instaurazione del rapporto, l’assunzione ai servizi per l’impiego (la comunicazione è pluri-efficace nei confronti di una serie di soggetti, tra cui l’INPS, come ricorda il D.L. n. 76/2013) ma, per ottenere il beneficio dovrà nuovamente comunicare all’Istituto, entro 10 giorni, l’avvenuta costituzione del rapporto, pena la decadenza dallo stesso.
Svariati sono i compiti dell’INPS che vanno dalla verifica dei dati trasmessi al controllo della effettiva disponibilità finanziaria. Se l’operazione come detto, si conclude positivamente l’Istituto quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità: ovviamente, le richieste sono accolte soltanto se sussiste sufficiente capienza, anche in via prospettica, delle risorse “pro quota” per 24 mesi. Sull’Istituto incombe anche l’onere del monitoraggio della spesa con l’obbligo della sospensione dell’accettazione delle istanze se (art. 6) ci si avvicina alla soglia di spesa programmata dalla norma, dandone immediato avviso sia al Ministero del Lavoro che a quello dell’Economia.
L’art. 5 del D.M. prevede, inoltre, che, nel caso in cui i datori di lavoro abbiano indebitamente beneficiato dell’esonero, si apra un iter finalizzato al recupero di quanto dovuto ed al pagamento delle sanzioni vigenti, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
A questo punto, per la piena agibilità dello sgravio contributivo, non ci resta che attendere i chiarimenti amministrativi dell’INPS, nella speranza che riescano a dipanare qualcuno dei punti critici esaminati.
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