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Archivio newsObbligo polizza catastrofale: l’analisi dei Consulenti del Lavoro
Entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento pubblicato oggi, riassume i destinatari dell’obbligo assicurativo, l’oggetto del contratto e le conseguenze per inadempimento.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento del 10 marzo 2025, riassume i destinatari dell’obbligo assicurativo, l’oggetto del contratto e le conseguenze per inadempimento dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali. Entro il 31 marzo 2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.
Oggetto del contratto
L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale, che abbiano direttamente interessato i beni annotati nelle immobilizzazioni materiali dell’Attivo, alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3). Si tratta, quindi, di:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature industriali e commerciali.
Al verificarsi di un evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi
L’obbligo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, commi 101-111) e inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato dal D.L. n. 202/2024 convertito in legge n. 15/2025.
Beni da assicurare
Devono essere coperte dalla polizza assicurativa le seguenti categorie di beni:
a) terreni;
b) fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
c) tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
d) macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
“Con questa misura – conclude la Fondazione – lo Stato trasferisce alle compagnie assicurative l’onere del risarcimento per i danni causati da eventi calamitosi sempre più frequenti, mantenendo tuttavia un sistema di franchigie e massimali per garantire la sostenibilità del meccanismo. Resta da capire –quale sarà l’impatto economico di questi nuovi obblighi sui bilanci delle imprese italiane.
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Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 10/03/2025
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