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La mediazione civile e commerciale tra imprese diventa telematica

La mediazione delle controversie civili e commerciali si apre interamente alla tecnologia: può essere telematica, può svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto, potrà anche utilizzare l’intelligenza artificiale. Sono questi gli scenari che si aprono leggendo sistematicamente le novità previste rispettivamente dal decreto legislativo correttivo n. 216/2024 in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, in vigore dal 25 gennaio 2025, e dal regolamento Ue sull’intelligenza artificiale (IA) n. 2024/1689.

Per capire dove vanno a parare i mezzi alternativi di soluzione delle controversie occorre considerare sia la novella interna sia la legge europea. I due interventi viaggiano in parallelo: il primo (dovuto al d.lgs.) si concentra su aspetti procedurali, mentre il secondo si sofferma su profili di merito relativi alla negoziazione. Entrambi concorreranno a modificare in maniera radicale le media-conciliazioni. Dovranno, infatti, cambiare le abilità comunicative dei mediatori e dei professionisti che rappresentano le parti e dei soggetti coinvolti, quando non sono impegnati a dialogare in presenza. Si dovrà anche capire fino a che punto potrà spingersi l’intervento del robot, considerata l’ampiezza dei compiti delegabili all’IA, che però è classificata di alto rischio.

Il decreto legislativo 216/2024 è il decreto correttivo del precedente decreto legislativo 149/2022 e riguarda sia la mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Il profilo di immediato impatto riguarda, a dire il vero, non la struttura e la natura del procedimento, nelle sue diverse evoluzioni tecnologiche, ma la durata delle mediazioni, che viene sensibilmente dilatata. In effetti, la questione emergente è l’ambito di applicazione dell’allungamento del cronoprogramma delle singole mediazioni.

La questione è, per fortuna, affrontata e risolta da una disposizione transitoria del decreto legislativo correttivo (articolo 4), in base al quale le norme sulla durata dei procedimenti (articolo 6, d.lgs. 28/2010, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 216/2024) si applicano ai procedimenti aperti alla data del 25 gennaio 2025 e cioè a quelli per i quali, alla data indicata, non sia stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.

È questa, dunque la disposizione con cui gli organismi di mediazione e le parti dei procedimenti pendenti devono confrontarsi, verificando il da farsi, a partire, innanzi tutto, da considerazioni di opportunità relative alla prosecuzione nei tentativi di mettersi d’accordo.

Durata delle mediazioni

Riepilogando il contenuto del d.lgs. correttivo, la durata delle mediazioni viene portata a sei mesi e per di più, se la mediazione è attivata dalle parti, con proroghe senza limiti, di tre mesi in tre mesi.

La ratio della novella, a proposito dei tempi della mediazione, è mettere nelle mani delle parti il potere di fischiare la fine del tentativo di media-conciliazione, senza predeterminare un termine finale fisso definitivo. In effetti, la durata base del procedimento non solo viene raddoppiata (da tre a sei mesi), ma si prevedono proroghe senza predeterminarne il numero massimo, ma solo la durata di ciascuna di esse (di tre mesi in tre mesi).

Seppure siano allungati i termini anche per le mediazioni disposte dal giudice, queste hanno, però, un termine predeterminato e sottratto al potere dispositivo delle parti: una sola proroga di tre mesi, poi si torna nell’aula del giudice.

È, peraltro, compito del mediatore scongiurare condotte dilatorie. D’altra parte, la garanzia del fatto, che il procedimento non si trascinerà indefinitamente, sta nella necessità che le parti siano concordi nel dilatare i tempi. La nuova norma dispone, infatti, che la proroga deve risultare da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso; nei casi di mediazione disposta dal giudice, inoltre, le parti devono comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale.

Per completezza di trattazione a proposito del calendario delle mediazioni, il decreto legislativo correttivo attesta che la durata delle stesse non è soggetta a sospensione feriale. Che non si tratti di attività processuale, poteva già essere chiaro e discendere de plano dalla configurazione del procedimento. Peraltro, bene ha fatto il decreto legislativo correttivo a precisare che il mese di agosto non segna una sospensione dei termini del procedimento.

Mediazione telematica

Il cuore pulsante del provvedimento, tuttavia, è l’abbraccio integrale dei mezzi e delle modalità tecnologiche: è questa adesione totale la chiave di volta delle mediazioni del terzo millennio.

In questo quadro trovano il loro posto la mediazione telematica, la partecipazione in collegamento audiovisivo da remoto, l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

La mediazione telematica è, tra l’altro, cosa concettualmente diversa dalla partecipazione da remoto alle sedute della mediazione.

La modalità telematica significa, infatti, svolgimento e stesura digitale degli atti della mediazione.

La norma specifica introdotta dal decreto legislativo correttivo (articolo 1, comma 1, lett. g), che ha sostituito l’articolo 8-bis del d.lgs. 28/2010) pretende, a riguardo della modalità telematica, il consenso di tutte le parti. La disposizione, inoltre, detta la sequenza delle firme digitali, stabilendo che a chiudere sia il mediatore, e onera l’organismo del compito di conservazione sicura degli atti elettronici sottoscritti digitalmente.

A proposito, invece, della mediazione con partecipazione in videoconferenza da remoto, il decreto legislativo correttivo (articolo 1, comma 1, lett. h), che ha inserito nel d.lgs. 28/2010 l’articolo 8-ter), ha codificato che alle mediazioni ciascuna parte può sempre partecipare da remoto con collegamento audiovisivo.

In questa ipotesi, la norma si concentra sulle modalità di partecipazione (e non su una modalità di svolgimento e stesura degli atti). Il ragionamento, sottostante la scelta compiuta dalla novella, dimostra che è sempre meglio un collegamento da remoto che l’assenza. La disposizione sulla partecipazione da remoto prevede il consenso di tutte le parti per la firma digitale e ammonisce le parti a non farsi rincorrere per l’apposizione della sottoscrizione autografa.

Norme UE

Passando alla legislazione europea, l’allegato III al regolamento Ue sull’Intelligenza artificiale censisce, al punto 8, lettera d), tra i sistemi di IA ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati nella risoluzione alternativa delle controversie nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti.

L’intervento del regolamento UE tocca la trattazione della controversia nei procedimenti di risoluzione alternativa delle liti e pare essere intento a delimitare il campo d’azione dei robot a compiti ancillari. Per quel che riguarda le media-conciliazioni, probabilmente, la parte più significativa potrà essere la ricerca e interpretazione dei fatti. La grossa questione aperta dal regolamento UE che, seppure qualificandola di alto rischio, sdogana l’IA nei procedimenti di media-conciliazione, è come l’IA sarà effettivamente usata in concreto al fine di valutare fatti rilevanti per la dinamica della mediazione e cioè le condotte delle parti nello scambio dialettico.

In ogni caso, a prescindere dalle automatizzazioni derivanti dall’IA, anche solo la versione telematica e la partecipazione da remoto impongono a mediatori, professionisti e parti un aggiornamento delle abilità, conoscenze e competenze. Si prenda in considerazione la parte essenziale di queste procedure e cioè la comunicazione finalizzata alla conciliazione. Una cosa è sedersi attorno a un tavolo, vedersi, parlarsi con le parole ed esprimersi anche con il linguaggio del corpo, cogliere in diretta l’immediatezza di emozioni, reazioni e sensazioni. Tutt’altra cosa è essere distanti e interloquire tra immagini proposte da uno schermo, con possibili interferenze provenienti dalle macchine e fonti ambientali di distrazione per la parte collegata, con fasi affidate alla scrittura e senza la contestualità del dibattito.

Quanto all’IA si deve, comunque, escludere che possa essere utilizzata per leggere le emozioni e dedurre intenzioni, dovendosi riservare la determinazione di conciliare all’essere umano, che deve rimanere il soggetto decisore, libero nelle scelte che compie.

Quanto detto riguarda anche le negoziazioni assistite da avvocati, le cui norme in materia di modalità telematica e di partecipazione con collegamento audiovisivo da remoto, inserite dall’articolo 2 del d.lgs. n. 216/2024 nel D.L. n. 132/2014, ricalcano quelle adottate per le media-conciliazioni.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/03/11/mediazione-civile-commerciale-imprese-telematica

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