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Prestazione Universale: criteri di valutazione e controllo dell'ISEE

L’INPS, nel messaggio n. 949 del 2025, interviene riguardo la Prestazione Universale per dettare disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, definendo le caratteristiche dell’opzione esercitabile nonchè i criteri sanitari e sociali di valutazione.

Con il messaggio n. 949 del 18 marzo 2025, l’INPS fornisce indicazioni riguardo la gestione della nuova prestazione economica, riconosciuta alle persone anziane non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento, denominata Prestazione Universale.

Diritto di opzione

La Prestazione Universale è una prestazione a favore dei soggetti anziani con età anagrafica pari o superiore a 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento, in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sociosanitario ordinario non superiore a 6.000 euro a cui è stato riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo.

La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l'indennità di accompagnamento: In tale senso la procedura verrà implementata con l’invio automatico della comunicazione agli ATS di riferimento dell’informazione relativa all’opzione esercitata dall’interessato.

Reversibilità della scelta e rinuncia

La Prestazione Universale è reversibile e, pertanto, il beneficiario può rinunciare presentando specifica richiesta all’INPS tramite l’apposita funzione disponibile sul portale per la sospensione della quota integrativa prevista dalla Prestazione Universale, ripristinando l’indennità di accompagnamento.

Contestualmente, l’INPS comunica al competente ATS la rinuncia alla Prestazione Universale per assicurare il conseguente ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, già riconosciuti in precedenza. L’ATS provvederà a comunicare all’INPS l’esito del ripristino e la relativa decorrenza ai fini dell’eventuale pagamento della Prestazione Universale - quota integrativa - spettante per il periodo intercorrente fra la data di sospensione e la data di effettivo ripristino dei contributi già riconosciuti in precedenza.

Nei casi in cui alla rinuncia della Prestazione Universale non segua, senza soluzione di continuità, il ripristino dei contributi di cui all’articolo 1, comma 164, già riconosciuti in precedenza, il beneficiario può comunque rinunciare all’erogazione da parte dell’INPS della quota integrativa, fino al ripristino dei contributi stessi.

Controllo sull’attestazione ISEE

Il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso al momento della presentazione della domanda di un’attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.

Il beneficiario deve obbligatoriamente essere in possesso dell’ISEE valido per l’anno in corso, pena la sospensione dell’erogazione della prestazione. Il pagamento riprenderà regolarmente, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione, da parte del richiedente, della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), correttamente attestata e non superiore a 6.000 euro, valida per l’anno 2025, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti per accedere alla prestazione. Nel caso di una nuova DSU a cui consegue un ISEE superiore a 6.000 euro il beneficio decade.

Criterio sanitario

Per quanto attiene alla valutazione del criterio sanitario per il riconoscimento della "disabilità gravissima" la competenza è attribuita a un’apposita Commissione medica costituita, di norma, da 3 medici individuati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS competente per territorio.

Ai fini della valutazione, la Commissione medica opera con le seguenti modalità:

- giudizio di mera compatibilità della documentazione agli atti rispetto alle definizioni precise e puntuali delle condizioni patologiche contenute nell'articolo 3 e negli Allegati n. 1 e n. 2 del decreto interministeriale 26 settembre 2016 (Allegato n. 1);

- giudizio di valutazione medico-legale sull’ulteriore condizione prevista dal D.M. n. 200/2024 di "necessità di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte";

La Commissione medica, se ritiene la documentazione insufficiente, può richiedere una integrazione documentale, ai fini di maggiore specificità ed esaustività rispetto al requisito della “continuità assistenziale".

Criterio sociale

Il criterio sociale attiene alla valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo ed è determinato sulla base del punteggio attribuito alle risposte inserite, nel questionario presente nella domanda, dal richiedente la Prestazione Universale secondo le indicazioni previste dal D.M. n. 200/2024.

Il questionario descrive il contesto della condizione familiare e socio-abitativa del cittadino. Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale gravissimo con valore almeno pari a 8.

Il verbale finale viene inviato al cittadino, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella quale è indicato il riconoscimento o meno del bisogno assistenziale di livello gravissimo, con contestuale comunicazione dell’accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione Universale.

In caso di accoglimento, viene successivamente inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della relativa prestazione.

Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 18/03/2025, n. 949

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/03/19/prestazione-universale-criteri-valutazione-controllo-isee

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