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Archivio newsCCNL istruzione e ricerca - personale non dirigente: ricercatori e collaboratori esperti linguistici
Per i ricercatori ed i collaboratori esperti linguistici, Aran con Cisl Fsur, Cisl, Flc Cgil, Cgil, Snals Confsal, Confsal, Gilda Unams, Cgs, Anief e Cisal (non firmano Uil Scuola Rua e Uil) hanno siglato con separati contratti in data 18 marzo 2025 la sequenza contrattuale (rispettivamente lettere g) e d) dell’art. 178, comma 1, c.c.n.l. 18 gennaio 2024), con effetto dal giorno successivo alla stipulazione. Per questi profili, gli accordi prevedono regole particolari in merito alla disciplina contrattuale applicabile e al calcolo della retribuzione.
Aran con Cisl Fsur, Cisl, Flc Cgil, Cgil, Snals Confsal, Confsal, Gilda Unams, Cgs, Anief e Cisal (non firmano Uil Scuola Rua e Uil), con separati contratti hanno siglato in data 18 marzo 2025 la sequenza contrattuale per i ricercatori ed i collaboratori esperti linguistici (rispettivamente lettere g) e d) dell’art. 178, comma 1,CCNL 18 gennaio 2024).
Ambito di applicazione
Per il personale non dirigente del comparto istruzione e ricerca, le Parti hanno rinnovato il CCNL in data 18 gennaio 2024 per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.
Il CCNL include anche il CCNL del 6 dicembre 2022, parte integrante del contratto.
Classificazione del personale
Scuola
I dipendenti del comparto Scuola si classificano nelle aree professionali del personale docente e del personale ATA.
Personale docente
L'area del personale docente include i docenti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, insegnanti tecnico-pratici e il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili. Il profilo professionale dei docenti comprende competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione. La funzione docente si esplica in attività individuali e collegiali, partecipazione ad attività di aggiornamento e formazione, potenziamento dell'offerta formativa e attività organizzative stabilite dalla legge.
Personale ATA
Dal 1° maggio 2024, il personale ATA si classifica in quattro aree: funzionari ed elevata qualificazione, assistenti, operatori e collaboratori. I funzionari svolgono attività lavorativa con autonomia operativa, gli assistenti eseguono compiti complessi, gli operatori ricoprono posizioni che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base, e i collaboratori eseguono attività caratterizzate da procedure definite.
Enti di ricerca e ASI
Il CCNL del 6 dicembre 2022 prevede un'area amministrativa e un'area scientifico-tecnica, articolate in vari livelli professionali. La classificazione professionale è rimandata a una successiva sequenza contrattuale.
Università
Dal 1° maggio 2024, i lavoratori universitari si classificano in quattro aree: elevate professionalità, funzionari, collaboratori e operatori. Le elevate professionalità svolgono funzioni di elevato contenuto gestionale, i funzionari garantiscono il presidio di processi importanti, i collaboratori eseguono fasi di processo e gli operatori svolgono attività di supporto strumentale.
AFAM
Il sistema di classificazione del personale AFAM si articola in area della docenza e area personale tecnico e amministrativo. La docenza si suddivide in professori di prima e seconda fascia, mentre il personale tecnico e amministrativo si classifica in elevate qualificazioni, funzionari, assistenti e operatori.
Periodo di prova
Nel settore Scuola, il personale ATA ha periodi di prova variabili a seconda del ruolo. Nei settori Università, Enti di ricerca e AFAM, il periodo di prova è di tre mesi.
Minimi tabellari
Gli importi degli stipendi tabellari sono calcolati dividendo per dodici i valori annui forniti dal CCNL. Dal 1° maggio 2024, gli importi mensili si riferiscono alla nuova classificazione.
RicercatoriPer i ricercatori, la sequenza contrattuale siglata il 18 marzo 2025 prevede che il CCNL disciplini, esclusivamente per il personale di cui all’art. 22, L. n. 240/2010, l’importo del contratto di ricerca, mentre a detto personale non si estendono automaticamente tutte le altre norme del CCNL18 gennaio 2024 nonché degli altri contratti collettivi di comparto, di area Istruzione e ricerca o di altri comparti o aree in essi confluite. L'importo del contratto di ricerca è definito dal singolo ente ed in ogni caso non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.Collaboratori esperti linguisticiPer i collaboratori esperti linguistici, la sequenza contrattuale siglata il 18 marzo 2025 prevede che dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022 è incrementato lo stipendio tabellare annuo di cui alla Tabella C2 - Università del CCNL 18 gennaio 2024. L’incremento assorbe, fino a concorrenza del suo intero ammontare, il trattamento integrativo di Ateneo (art. 51, c. 3,CCNL 21 maggio 1996) in godimento. Dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022 è calcolato il nuovo stipendio tabellare cui si aggiunge la tredicesima mensilità. Il trattamento integrativo in godimento è ridotto, per effetto del riassorbimento di cui sopra, nei casi in cui esso risulti maggiore dell’incremento suddetto ovvero azzerato nei casi in cui esso risulti minore o uguale rispetto al predetto incremento. L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore a 500 ore, comunque non inferiore a 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria ottenuta dividendo il trattamento economico suddetto per 500.
Una tantum Scuola
Ai docenti e al personale ATA a tempo indeterminato o con contratto annuale, in servizio nell'anno scolastico 2022-2023, spetta un'una tantum. Il personale a termine ha diritto all'una tantum se il rapporto di lavoro è iniziato entro il 31 dicembre 2022 e non è cessato anticipatamente.
Retribuzione professionale docenti - Scuola e AFAM
Gli importi mensili variano in base all'anzianità di servizio.
Indennità di direzione - Scuola
L'indennità dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) include una parte fissa e una parte variabile, incrementata dalla contrattazione integrativa.
Indennità incarichi specifici - Scuola
Dal primo giorno del mese successivo a tre mesi dalla sottoscrizione del CCNL del 18 gennaio 2024, il personale ATA con incarichi annuali ha diritto a un'indennità accessoria.
Indennità di amministrazione - AFAM
L'indennità dei Direttori amministrativi, di biblioteca o ragioneria è incrementata dal CCNL del 18 gennaio 2024.
Compenso individuale accessorio - Scuola e AFAM
Gli importi mensili variano in base alla nuova classificazione introdotta dal CCNL del 18 gennaio 2024.
Indennità di disagio
Nel comparto Scuola, all'assistente tecnico del primo ciclo utilizzato su più sedi spetta un'indennità di disagio stabilita dalla contrattazione integrativa.
Indennità aggiuntiva d’insegnamento
Per i docenti, i compensi per le attività aggiuntive di insegnamento variano in base al tipo di attività.
Indennità aggiuntiva Ata
I compensi per le prestazioni aggiuntive variano in base all'orario e al ruolo.
Indennità turno notturno e/o festivo
I compensi per le prestazioni aggiuntive variano in base al turno e al ruolo.
Indennità di bilinguismo e trilinguismo - Scuola
Dal 1° gennaio 2024, gli importi annui delle indennità di bilinguismo e trilinguismo per le scuole slovene sono stabiliti dal CCNL.
Indennità di ateneo - Università
Gli importi annui dell'indennità sono incrementati dal CCNL del 18 gennaio 2024.
IPO - Università
Ai funzionari con compiti di maggiore responsabilità spetta un'indennità di posizione organizzativa.
Indennità di specifiche responsabilità - Università e AFAM
Nel comparto Università, al personale con specifiche responsabilità può essere corrisposta un'indennità.
Indennità di ente - Enti di ricerca e ASI
Gli importi annui dell'indennità sono stabiliti dal CCNL del 6 dicembre 2022.
Indennità di valorizzazione professionale - Ricercatori e tecnologi e ASI
Gli importi mensili dell'indennità sono stabiliti dal CCNL del 6 dicembre 2022.
Indennità professionale - AFAM
L'indennità per i tecnici di laboratorio, accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo è stabilita dal CCNL.
Festività ed ex festività
Nel comparto Università, il giorno del Santo Patrono è considerato festivo. Nei comparti Università ed Enti di ricerca, i dipendenti possono cedere i giorni di ex festività a colleghi che necessitano di prestare assistenza a figli minori.
Ferie
Nel comparto Università, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. Le ferie sono sospese in caso di malattia documentata. Nei comparti Scuola, Università, Enti di ricerca ed AFAM, le ferie non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo alla cessazione del rapporto.
Lavoro agile
Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti. Si applica al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, degli Enti di ricerca, dell'AFAM e delle Università, con alcune eccezioni. L'accordo individuale specifica la durata, i giorni da svolgere in sede e quelli a distanza, le fasce di disconnessione e le modalità di recesso. Il CCNL del 18 gennaio 2024 disciplina anche il lavoro da remoto.
Decorrenza del contratto
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e termina il 31 dicembre 2021. Le modifiche introdotte dal CCNL del 18 gennaio 2024 entrano in vigore dal 1° maggio 2024.
I separati contratti di cui alla sequenza contrattuale siglata in data 18 marzo 2025 riguardardante i ricercatori ed i collaboratori esperti linguistici (rispettivamente lettere g) e d) dell’art. 178, comma 1,CCNL 18 gennaio 2024), hanno effetto dal giorno successivo alla stipulazione.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/03/19/ccnl-istruzione-ricerca-non-dirigente