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Società Sportive Dilettantistiche: profili civilistici e fiscali, l’analisi dei commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca dal titolo “Le Società Sportive Dilettantistiche: profili civilistici e fiscali. Novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2021”. La prima parte del documento si concentra sui tipi societari utilizzabili, sui requisiti statutari inderogabili prescritti, nonché su alcune peculiarità della disciplina delle società sportive dilettantistiche, quale a titolo d’esempio la c.d. lucratività attenuata, ovvero l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società. Nella seconda parte del documento si esaminano i profili strettamente fiscali, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sui regimi agevolati.

Le Società Sportive Dilettantistiche: profili civilistici e fiscali. Novità introdotte dal d.lgs. n. 36/2021” è il titolo del documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, realizzato nell’ambito dell’area di delega “Diritto societario” affidata al Consigliere nazionale David Moro.

Il testo esamina l’attuale disciplina delle società sportive dilettantistiche contenuta negli artt. 6-12 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e dal d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, nonché la relativa disciplina fiscale.

La prima parte del documento si concentra sui tipi societari utilizzabili, sui requisiti statutari inderogabili prescritti, nonché su alcune peculiarità della disciplina delle società sportive dilettantistiche, quale a titolo d’esempio la c.d. lucratività attenuata, ovvero l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

Nella seconda parte del documento si esaminano i profili strettamente fiscali, soffermandosi sulla normativa di riferimento e sui regimi agevolati.

Vengono inoltre individuate talune criticità correlate al difficile coordinamento tra la disciplina di diritto societario - come incisa dal già menzionato d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 -, la normativa fiscale e le indicazioni fornite dalle federazioni sportive di riferimento che possono comportare, anche a livello pratico, dubbi interpretativi nella redazione degli statuti.

Il documento evidenzia che l’originaria versione del d.lgs. n. 36/2021 è stata poi oggetto di interventi correttivi effettuati per tramite del d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 1636 (d’ora in avanti anche decreto correttivo) che, andando a incidere sostanzialmente sui modelli giuridici utilizzabili per l’assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico, ha eliminato la possibilità di ricorrere allo schema delle società di persone, prevedendo la possibilità di utilizzare quello delle società cooperative ed estendendo l’applicabilità della disciplina agli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d’ora in avanti anche d.lgs. 117/2017), iscritti al RUNTS che esercitano come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, e del d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (d’ora in avanti anche correttivo bis)7 che ha ulteriormente integrato la disciplina. La materia necessita di essere coordinata con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 398 (d’ora in avanti anche d.lgs. n. 39/2021) che ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (in acronimo RASD), nel quale dovranno iscriversi le società sportive dilettantistiche.

In riferimento alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel d.lgs. n. 36/2021, in parte già previste nella versione previgente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, permane la necessità per le SSD di attingere, quale disciplina di riferimento, a norme collocate al di “fuori” dei cinque decreti di riforma del diritto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir);

- il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);

- il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).

Per quanto concerne l’imposizione diretta, lo stesso d.lgs. n. 36/2021 all’art. 36, comma 2, conferma quanto sopra, sottolineando come “per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Un’ulteriore prova è data dalla facoltà per le SSD che presentano determinati requisiti di applicare lo specifico regime contabile e fiscale di favore proprio degli enti associativi rappresentato dal regime agevolato (Iva e II.DD.) di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (d’ora in avanti anche legge n. 398/91), così come risulta fruibile ex art. 90, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 la decommercializzazione delle attività e delle operazioni rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici disciplinata dall’art. 148, comma 3, Tuir e, ai fini Iva, dall’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/7279 nonché le norme in materia di raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse a scopi istituzionali di cui all’art. 25, comma 2, legge 13 maggio 1999 n. 133. Risulta invece preclusa alle SSD l’applicazione del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi di cui all’art. 145 del Tuir.

Il documento ricorda inoltre che per quanto riguarda invece gli obblighi di redazione, approvazione e deposito del bilancio annuale d’esercizio, essendo le SSD costituite in forma di “società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile”, dovranno applicarsi le regole civilistiche proprie della tipologia societaria prescelta.

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CNDCEC – FNC, documento di ricerca, 20/03/2025

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/03/21/societa-sportive-dilettantistiche-profili-civilistici-fiscali-analisi-commercialisti

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