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Archivio newsLavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche: come saranno gestiti congedi e permessi
Nella seduta del 25 marzo la Camera dei Deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Il provvedimento si compone di quattro articoli. Nel dettaglio, come dovranno essere gestiti congedi e permessi per i lavoratoti pubblici e privati? Quali sono le indicazioni per i lavoratori autonomi?
Il 25 marzo 2025 la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il nuovo testo delle proposte di legge recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Come viene specificato il nuovo testo è stato adottato come testo base dalla Commissione Lavoro, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 2024, e modificato nel corso dell'esame in sede referente che si si è concluso nella seduta del 18 febbraio 2025, con il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all’Aula. Il provvedimento si compone di quattro articoli. Quali sono i contenuti?
Congedi e conservazione del posto di lavoro
Così come evidenzia lo specifico Dossier di approfondimento dei Servizi Studi di Camera e Senato la proposta di legge, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro, riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
Va specificato come le malattie devono essere certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore attraverso le procedure del Sistema Tessera Sanitaria relative al certificato elettronico di malattia (di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010).
Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (articolo 1, comma 1, secondo periodo). Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente (quali, dunque, i periodi di congedo già oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge in via generale per i casi di malattia e infortunio).
Ulteriore previsione è poi quella per cui tale congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (art. 1, comma 1, quarto e quinto periodo).
Decorso il suddetto periodo di congedo, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile (art. 1, comma 4). Con riferimento al lavoro autonomo (art. 1, al comma 3) si prevede che, al ricorrere di tali malattie, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti in via generale dall'art. 14 della L. n. 81/2017 (articolo 1, comma 3).
Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
L'art. 2, al comma 1, prevede per i medesimi soggetti, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata, il diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive (comma 2), si prevede che nel settore privato il datore di lavoro chieda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale sarà prevista la sostituzione obbligatoria, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche
Si istituisce poi nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche (art. 3, comma 1).
La definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei suddetti premi, nonché dei parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi stessi da parte delle università, è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge (articolo 3, comma 2).
Clausola di salvaguardia
Si prevede ancora che le disposizioni del provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3/2001.
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