• Home
  • News
  • Premi aziendali: MBO tassabile se convertito in welfare

Premi aziendali: MBO tassabile se convertito in welfare

Con la risposta ad interpello n. 77 del 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di tassazione della quota di retribuzione variabile MbO convertibile in welfare, prevista nell’ambito di un sistema di incentivazione dei dipendenti. Nello specifico, il piano è destinato a due categorie di lavoratori (impiegati, ma soprattutto quadri), individuati dall'azienda sulla base di specifici criteri legati, in particolare, alla mansione e alla valutazione. Una quota di MBO (tra 8.000 e 10.000 euro per i Quadri e tra 5.000 e 8.000 euro per gli Impiegati) è convertibile in prestazioni di welfare. Quale trattamento fiscale si applica ai premi aziendali convertiti?

È reddito da lavoro dipendente e dunque assoggettabile a tassazione la quota di retribuzione variabile MbO convertibile in welfare prevista nell'ambito di un sistema aziendale teso ad incentivare la performance dei dipendenti, più che la loro fidelizzazione. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello del 20 marzo 2025, n. 77, rimarcando le differenze dell'incentivo rappresentato dall'istante rispetto al premio per l’accrescimento della motivazione dei propri dipendenti oggetto della risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020.

Sistema di incentivazione MbO: come funziona

All'esame delle Entrate è sottoposto da Alfa, società che opera nel settore energetico, il caso di un sistema di incentivazione MbO - Management by Objectives piuttosto diffuso tra le aziende. Vediamo come funziona.

Il piano di incentivazione è destinato non alla generalità dei dipendenti, ma a due categorie di lavoratori: impiegati (in piccolissima parte) e perlopiù quadri. Più precisamente, destinatari del premio aziendale sono il:

- 61% dei lavoratori con qualifica di Quadro, individuati sulla base di criteri quali la complessità della mansione, la collocazione organizzativa e la valutazione del responsabile;

- il 3% dei dipendenti con qualifica di Impiegato, individuati sulla base della mansione ricoperta.

La società vuole ampliare ulteriormente il perimetro di applicabilità dell'MBO in modo da raggiungere circa l'80% dei lavoratori con qualifica di Quadro nel prossimo biennio.

Lo schema MbO per i dipendenti con qualifica di Quadro si basa sulla regola del Bonus Pool, ottenuto dal prodotto del fattore moltiplicativo EBITDA moltiplicato per il Target MBO (formalizzato al dipendente tramite lettera individuale), moltiplicato per la percentuale relativa alla fascia di risultato.

Quota di MbO convertibile in welfare

Nel sistema premiale raffigurato dalla società istante una quota di MbO, stimabile in un range compreso tra 8.000 e 10.000 euro per i Quadri e tra 5.000 e 8.000 euro per gli Impiegati, è convertibile in welfare.

La quota convertibile in welfare potrebbe essere destinata a diverse prestazioni, a scelta del dipendente; più in dettaglio:

- in versamenti volontari integrativi a fondi pensione (articolo 51, c. 2, lettera a), tramite il Portale aziendale;

- in spese per attività ricreative ed educative, quali abbonamenti, palestra, viaggi,ecc. (art. 51, c.2, lettera f) o in buoni per l'acquisto di prodotti alimentari, carburante e shopping in genere, nel limite di 258,23 euro (art. 51, c.3 ultima parte), scegliendo il pacchetto di interesse nel catalogo di fornitori convenzionati all'interno del Portale aziendale e con voucher spendibili;

- in spese per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione, erogati dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido all'università), mensa scolastica, pre e post scuola, centri estivi ed invernali, testi scolastici (art. 51, c.2, lettera f-bis) o in servizi di assistenza per anziani o persone non autosufficienti (art. 51, c.2, lettera f-ter) o per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (articolo 51, c. 2, lettera d-bis), con costi sostenuti dal dipendente e rimborsati dalla società nel cedolino del mese successivo a quello in cui è stata fatta richiesta tramite il Portale aziendale.

Tesi dell'istante: detassabile l'MbO per raggiungimento di obiettivi aziendali

Gli MbO, evidenzia la società Alfa, sono piani di incentivazione corrisposti a fronte del raggiungimento di obiettivi o criteri di performance sia collettivi (quali ad esempio la redditività del Gruppo e/o della società di appartenenza) sia individuali (specifici della mansione o di progetti seguiti dal singolo dipendente).

La società rappresenta che, ad oggi, l'intero ammontare erogato a titolo di MbO è assoggettato a tassazione ordinaria. Tuttavia, la medesima società ritiene possibile applicare al piano premiale la detassazione dal reddito di lavoro dipendente ex comma 2 lettere a), f), f-bis), f-ter), d-bis) e comma 3 ultima parte, dell'art. 51 TUIR alla sola quota di MbO correlata al raggiungimento degli obiettivi aziendali/ collettivi e convertibile in welfare.

Diversamente la quota di MbO riconducibile al raggiungimento di specifici obiettivi individuali resterebbe assoggettata alla tassazione ordinaria.

A tale conclusione la società giunge considerando che:

1) la detassazione è legittima anche nel caso in cui tali beni e servizi siano erogati a titolo premiale, ovvero per gratificare i lavoratori del raggiungimento di un obiettivo aziendale;

2) è prevalente, nel caso di specie, l'aspetto di fidelizzazione di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 25 settembre 2020.

Risposta delle Entrate: il premio è tassabile

L'Agenzia delle Entrate è però di tutt'altro parere.

Con la risposta ad interpello del 20 marzo 2025, n. 77, l'Amministrazione finanziaria ricorda che le fattispecie di cui all'art. 51 comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 costituiscono specifiche deroghe al generale principio di onnicomprensività, che impone l'assoggettamento a tassazione di tutti gli emolumenti in denaro e dei valori corrispondenti ai beni e/o ai servizi percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro.

Le deroghe, ribadisce l'Agenzia, sono riconosciute dal legislatore in via residuale, considerando che i benefit previsti possano assumere anche una connotazione non strettamente reddituale. Non può invece trovare applicazione il regime di totale o parziale esenzione fiscale (risoluzione n. 55/E/2020) se gli stessi benefit rispondono a finalità retributive, come ad esempio, nel caso in cui premino la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori.

Inoltre, al caso in esame non è applicabile la disciplina agevolativa (imposta sostitutiva al 10% ovvero al 5% fino al 2027) dei premi di risultato prevista dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Il legislatore ammette sì la detassazione dei premi di risultato convertiti in welfare, ma limita tale possibilità ai soli premi di risultato e agli utili assoggettabili ad imposta sostitutiva (circolare 15 giugno 2016, n. 28/E) e nel rispetto delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Premi di risultati - Tassazione e condizioni

Premio di risultato in denaroPremio di risultato in welfare
TassazioneImposta sostitutiva 10% (5% fino al 2027) Esenzione
CondizioniLimite di 3.000 euro lordi annui - 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro Lavoratori con redditi da lavoro dipendente, relativi nell’anno precedente a quello di percezione del premio, non superiori a 80.000 euro. Accordo sindacale di 2⁰ livello per la definizione degli obiettivi di produttività misurabili da raggiungere, depositato telematicamentePdr riconducibile al regime agevolato Accordo sindacale di 2⁰ livello che attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR.

Nel caso di Alfa queste condizioni non sussistono. E non solo. Le Entrate rilevano che:

- le prestazioni di welfare previste nel sistema premiale della società mirano ad incentivare la performance, più che la fidelizzazione del dipendente lavoratore all'azienda (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 25 settembre 2020);

- il premio è destinato solo a una parte dei dipendenti (61% dei Quadri e 3% degli Impiegati) individuati dalla società sulla base di determinati criteri ed è pertanto configurabile come incentivo ad personam, costituendo un vantaggio solo per alcuni e ben individuati lavoratori (non per la ''generalità'' o per ''categorie'' di dipendenti).

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia conclude ritenendo che al sistema incentivante MbO convertito in prestazioni di welfare di Alfa non sia applicabile la disciplina di cui al comma 2 e al comma 3 ultima parte, dell'art. 51 del TUIR. Pertanto, le somme erogate a titolo di premio, anche se convertite in prestazioni di welfare, sono fiscalmente imponibili.

Copyright © - Riproduzione riservata

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/03/27/premi-aziendali-mbo-tassabile-convertito-welfare

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble