• Home
  • News
  • CCNL Artigianato e PMI: nuove regole per gli scatti di anzianità degli apprendisti

CCNL Artigianato e PMI: nuove regole per gli scatti di anzianità degli apprendisti

Nell’ultima tornata contrattuale, diversi CCNL sottoscritti dalla CNA insieme alle altre Organizzazioni datoriali e alle Federazioni di Categoria di CGIL, CISL e UIL hanno previsto una nuova disciplina di miglior favore rispetto al passato circa gli aumenti periodici di anzianità degli apprendisti. I contratti collettivi nazionali di lavoro interessati da queste novità sono quelli di Acconciatura ed estetica (cod. H515), Alimentazione e panificazione (cod. E015), Legno e Lapidei (cod. F060), Tessile/Moda- Chimica/Ceramica (cod. V751), Comunicazione (cod. G016) e Meccanica (cod. C030). Quali caratteristiche presenta l’istituto in oggetto alla luce delle nuove regole contrattuali? Quali peculiarità contraddistinguono da questo punto di vista gli ultimi CCNL in considerazione? Quali le conseguenti modalità gestionali corrette?

Nei recenti accordi di rinnovo dei CCNL afferenti al comparto Artigiano e alle PMI, le parti sociali hanno deciso di introdurre, all’interno delle diverse normative di riferimento, una disciplina ad hoc per gli scatti di anzianità degli apprendisti.

Il nuovo istituto prevede importi e decorrenze differenziate a seconda della volontà delle diverse categorie sottoscrittici. Nello specifico, i contratti collettivi interessati sono i seguenti:

Accordi di rinnovoImporto unicoDecorrenza istituto
CCNL Area legno-Lapidei8,00 euro1° gennaio 2025
CCNL Area acconciatura ed estetica6,00 euro1° ottobre 2024
CCNL Area alimentazione-panificazione10,00 euro1° gennaio 2025
CCNL Area tessile/moda - chimica/ceramica6,00 euro1° gennaio 2025
CCNL Area comunicazione10,00 euro1° gennaio 2025
CCNL Area meccanica10,00 euro1° gennaio 2025

In via preliminare, è utile evidenziare che i nuovi importi connessi agli aumenti periodici di anzianità degli apprendisti non vanno rapportati alla percentuale di progressione retributiva, in quanto la volontà delle parti è stata quella di introdurre un emolumento in cifra fissa da riconoscere durante l’apprendistato a prescindere dal livello di destinazione finale del lavoratore.

È stato altresì previsto espressamente che l’erogazione avviene con le stesse modalità dei lavoratori qualificati, pertanto, in forza di tale regola generale, l’aumento periodico decorre dal primo giorno del mese immediatamente successivo al biennio di anzianità utile al fine del riconoscimento dello scatto.

Ovviamente, all’atto del passaggio in qualifica, gli importi già maturati a tale titolo dall’apprendista verranno rivalutati sulla base della nuova qualifica conseguita.

Una specificità degna di nota interessa, invece, la gestione intertemporale dei dipendenti già in forza alla data di decorrenza del nuovo Istituto. Tale diversità trova la propria ratio nelle diverse volontà espresse dalle Categorie firmatarie dei CCNL in sede di rinnovo contrattuale, e di fatto crea due distinte situazioni, in quanto all’interno di alcuni CCNL l’anzianità pregressa del lavoratore già in forza alla data di decorrenza della misura deve essere valorizzata, mentre in altri CCNL i periodi di lavoro antecedenti alla data di entrata in vigore della novità normativa non rilevano ai fini della maturazione dello scatto (fermo restando eventuali condizioni di miglior favore applicate in azienda).

Nei paragrafi successivi verranno esaminate le diverse casistiche sopra richiamate, al fine di far emergere anche con esempi dettagliati le modalità gestionali dei due distinti regimi.

Accordi che valorizzano l’anzianità pregressa dell’apprendista già in forza

Come anticipato precedentemente, quattro distinti CCNL prevedono un regime normativo volto a far sì che l’anzianità pregressa degli apprendisti maturata anteriormente alla data di decorrenza della misura in esame debba essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento della medesima. I contratti collettivi in questione sono i seguenti:

- Legno-Lapidei (cod. F060) rinnovato in data 5 marzo 2024;

- Acconciatura ed estetica (cod. H515) rinnovato il 20 maggio 2024;

- Alimentazione-Panificazione (cod. E015) rinnovato in data 6 giugno 2024;

- Tessile/ModaChimica/Ceramica (cod. V751) rinnovato il 17 luglio 2024.

In tali discipline collettive, la valorizzazione dell’anzianità pregressa trova la propria fonte nell’esplicita volontà delle parti firmatarie, in quanto le stesse hanno utilizzato la seguente formulazione: “A decorrere dal (...) gli apprendisti anche con rapporto in corso/anche assunti precedentemente a tale data hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati”.

EsempioSi ipotizzi la seguente fattispecie: apprendista cui trova applicazione il CCNL Area Legno-Lapidei assunto in data 1° dicembre 2022. A fronte di tale circostanza, il datore di lavoro sarà tenuto a riconoscere dal 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della novità normativa) l’importo del primo scatto pari a 8,00 euro. Riconoscerà il secondo scatto biennale in data 1° gennaio 2027, in quanto in quella data il dipendente avrà di fatto maturato quattro anni di anzianità. Resta inteso che nell’esempio analizzato l’impresa il 1° gennaio 2025 (data di decorrenza della nuova normativa) non dovrà riconoscere alcun arretrato per i periodi antecedenti alla stessa. I principi precedentemente esposti trovano applicazione anche con riferimento agli altri accordi di rinnovo espressamente indicati, con la precisazione che per il CCNL Area Acconciatura ed Estetica la data di decorrenza è il 1° ottobre 2024.

Fermo restando quanto evidenziato nelle righe precedenti, una precisazione specifica va fatta con riferimento al CCNL Area Tessile/Moda-Chimica/Ceramica, in quanto all’interno di tale CCNL le parti sociali hanno stabilito che, nei confronti degli apprendisti in forza alla data del 16 luglio 2024 operanti nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie, continua a trovare applicazione la disciplina degli aumenti periodici di anzianità vigente alla data di assunzione. Resta inteso che anche per tali lavoratori all’atto del passaggio in qualifica i valori degli scatti di anzianità già maturati saranno integrati sulla base della nuova qualifica conseguita.

Accordi in cui l’anzianità di servizio utile decorre dalla data di introduzione della novità

Una diversa volontà è invece espressa all’interno delle seguenti normative contrattuali:

- CCNL Area Comunicazione (cod. G016) rinnovato il 18 novembre 2024;

- CCNL Area Meccanica (cod. C030) rinnovato in data 19 novembre 2024.

In particolare, negli accordi di rinnovo dei predetti contratti collettivi si è stabilito che l’anzianità di servizio ai fini della maturazione e dunque del riconoscimento dello scatto di anzianità per i lavoratori assunti antecedentemente all’entrata in vigore della misura decorre in ogni caso dal 1° gennaio 2025. Quanto detto opera in forza di una esplicita regola intertemporale introdotta dalle parti firmatarie del tutto differente rispetto a quella utilizzata nei contratti collettivi esaminati nel paragrafo precedente. Nel dettaglio, la formulazione utilizzata è stata la seguente: “Per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025, la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da pari data”.

Di conseguenza, per tutti gli apprendisti (anche quelli assunti precedentemente alla data del 1° gennaio 2025) occorrerà in ogni caso attendere un biennio per il riconoscimento effettivo dello scatto, in quanto i periodi di anzianità precedenti alla decorrenza del nuovo istituto di miglior favore rispetto al passato non vanno valorizzati per espressa volontà dei soggetti sottoscrittori degli accordi di rinnovo di cui al presente paragrafo (fermo restando eventuali condizioni di miglior favore applicate in azienda).

EsempioSi ipotizzi la seguente fattispecie: apprendista cui trova applicazione il CCNL Area Meccanica assunto in data 1° dicembre 2022. Nella già menzionata situazione, l’apprendista avrà maturato di fatto un’anzianità di 2 anni; ciò nonostante, il datore di lavoro dal 1° gennaio 2025 non dovrà riconoscere alcun importo a titolo di scatto nei confronti del lavoratore interessato, in quanto il primo scatto biennale andrà riconosciuto soltanto a far data dal 1° gennaio 2027.

Il quadro sopra delineato richiede, pertanto, al pari di ogni novità normativa, una attenzione specifica con riferimento alla sola gestione dei regimi intertemporali che in forza della durata circoscritta dei rapporti di lavoro di apprendistato andranno naturalmente ad esaurimento nei prossimi anni.

A pieno regime, la misura avrà senza ombra di dubbio una gestione molto più semplice rispetto ad oggi in virtù di due caratteristiche intrinseche della medesima, ossia, da un lato, la sua quantificazione in cifra fissa a prescindere dal livello di destinazione finale del dipendente, dall’altro, la previsione di regole analoghe a quelle previste per i lavoratori qualificati circa le modalità di maturazione ed erogazione.

Copyright © - Riproduzione riservata

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/04/01/ccnl-artigianato-pmi-nuove-regole-scatti-anzianita-apprendisti

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble