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Società cooperative: nuove modalità di svolgimento dell’ispezione straordinaria

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il decreto ministeriale del 5 marzo 2025 con cui individua le modalità di svolgimento della ispezione straordinaria e approva la nuova modulistica da utilizzare per l’effettuazione dell'ispezione straordinaria delle società cooperative e dei consorzi di cooperative.

Il decreto ministeriale del 5 marzo 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy individua le modalità di svolgimento della ispezione straordinaria e approva la nuova modulistica da utilizzare per l’effettuazione dell'ispezione straordinaria delle società cooperative e dei consorzi di cooperative.

In particolare le ispezioni nei confronti degli enti cooperativi sono effettuate con riferimento agli scopi propri della vigilanza cooperativa. Le relative verifiche sono finalizzate all’accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici secondo la previsione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Gli ispettori provvedono agli accertamenti previsti dall’articolo 9, comma 1, del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, evitando sovrapposizioni con altre forme di controllo, nel rispetto del principio di cui all’art. 1, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze.

Qualora, nel corso dell’ispezione, vengano in rilievo circostanze rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, l’ispettore ne dà evidenza nel proprio verbale ispettivo e l’autorità di vigilanza trasmette senza indugio alle suddette Amministrazioni la documentazione ispettiva concernente fatti che possano integrare violazioni normative.

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti del Ministero e, sulla base di apposita convenzione, da dipendenti di altre Amministrazioni iscritti nell’Elenco dei revisori abilitati attraverso i corsi organizzati ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e che abbiano maturato un’esperienza nell’attività revisionale adeguata, valutata secondo le indicazioni emanate dalla Direzione generale competente con proprio atto. L’Elenco dei revisori è tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’ispezione viene effettuata da due o più ispettori appositamente incaricati dalla Autorità di vigilanza. La stessa si svolge, di regola, alla presenza del legale rappresentante o di un suo delegato, eventualmente assistito da soci o consulenti.

Le risultanze dell’attività ispettiva devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale di cui all’art. 10 del presente Decreto. Il verbale di ispezione – sezione rilevazione – è sottoscritto dalle parti con l’apposizione di firma digitale.

L’attività ispettiva deve essere avviata entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico ed entro i successivi tre giorni deve esserne data comunicazione alla Direzione Generale.

L’ispezione - fase di rilevazione - deve concludersi entro novanta giorni dall’inizio della stessa.

L’eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.

Il decreto prevede anche i nuovi modelli di verbale che saranno utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale.

Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 05/03/2025

Per approfondire questo argomento leggi anche: Vigilanza delle cooperative: nuove indicazioni su revisione e ispezioni Ada Ciaccia

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/04/02/societa-cooperative-nuove-modalita-svolgimento-ispezione-straordinaria

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