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Archivio newsAnche i comitati ETS possono acquisire la personalità giuridica
I comitati nascono sulla base di un accordo associativo per il raggiungimento di uno scopo di pubblico interesse ma sono imperniati sulla finalità di raccolta, gestione e destinazione delle risorse come le fondazioni. Nonostante il loro carattere “ibrido” possono essere inseriti nel RUNTS e ottenere la personalità giuridica come enti del terzo settore. Quanto al patrimonio minimo richiesto la soglia minima è, come per le fondazioni, pari a 30.000 euro.
Un comitato è un'organizzazione composta da più persone che acquisiscono fondi, solitamente tramite una raccolta pubblica, per realizzare obiettivi di natura altruistica.
Nasce da un accordo tra promotori, che si impegnano a raccogliere e gestire i mezzi necessari per attuare un programma prestabilito, sollecitando donazioni da parte del pubblico.
L'attività di un comitato si sviluppa in due fasi principali:
1) annuncio e raccolta fondi. I promotori presentano un programma con uno scopo preciso e invitano il pubblico a contribuire con donazioni in denaro o beni.
2) gestione e utilizzo dei fondi. I promotori o altri incaricati amministrano le risorse raccolte per realizzare il progetto annunciato.
Il patrimonio del comitato è costituito dai fondi ricevuti, utilizzabili per acquistare beni mobili o immobili. Come nelle fondazioni, i fondi devono essere destinati esclusivamente allo scopo dichiarato.
Chi organizza e gestisce le risorse è personalmente e solidalmente responsabile della loro conservazione e corretta destinazione. Se il comitato non ha personalità giuridica, i suoi membri rispondono personalmente e in solido per le obbligazioni assunte. I sottoscrittori, invece, sono tenuti solo a versare le donazioni promesse.
Comitati enti del terzo settore
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 5 del 26 marzo 2025, ha analizzato la possibilità per i comitati di acquisire la qualifica di enti del terzo settore.
L’art. 4, D.lgs. n. 117/2017 elenca le tipologie di enti del terzo settore (ETS):
1) organizzazioni di volontariato (ODV);
2) associazioni di promozione sociale (APS);
3) enti filantropici;
4) imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
5) reti associative;
6) società di mutuo soccorso (soms);
7) associazioni riconosciute o non riconosciute;
8) fondazioni;
9) altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti senza scopo di lucro per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questi enti realizzano principalmente attività di interesse generale, svolte sotto forma di azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, mutualità, produzione o scambio di beni o servizi e devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il Registro è suddiviso in sette sezioni:
- le prime sei comprendono gli enti cosiddetti "tipici" (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali e cooperative sociali, reti associative e SoMS);
- la settima sezione è riservata agli enti "atipici".
Poiché i comitati possiedono un’autonoma capacità giuridica, potendo essere titolari di diritti sia obbligatori che reali, e sono caratterizzati dall’assenza di scopo di lucro, possono essere riconosciuti come enti del terzo settore.
Questo riconoscimento si inserisce nel più ampio diritto di associazione e ha l’obiettivo di valorizzare le formazioni sociali liberamente costituite, promuovendo la partecipazione democratica, la solidarietà, la sussidiarietà e il pluralismo.
Pertanto, i comitati potranno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione (g), dedicata agli "altri enti del terzo settore".
Anche i comitati ETS possono acquisire la personalità giuridica
Con l’introduzione del Codice del terzo settore, associazioni e fondazioni hanno acquisito una nuova modalità per ottenere la personalità giuridica, distinta dal tradizionale sistema previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
L’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) consente a tali enti di ottenere la personalità giuridica in deroga al sistema previgente. La costituzione di un’associazione o di una fondazione del terzo settore richiede l’intervento di un notaio, il quale deve verificare:
- la conformità dell’atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni del Codice del terzo settore;
- l’esistenza di un patrimonio minimo: 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni.
Il patrimonio minimo, ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica, può consistere anche in beni diversi dal denaro, purché il loro valore sia certificato da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione. É possibile comprendere beni immateriali, come ad esempio brevetti o marchi, purché essi siano oggetto di diritti ai sensi dell’articolo 810 del Codice Civile e abbiano una valutazione economica certa e monetizzabile. Tuttavia, resta esclusa la possibilità di includere opere o servizi, in quanto questi rappresentano diritti derivanti da comportamenti soggettivi e non beni in senso giuridico.
L’art. 22 del Codice del terzo settore non include i comitati tra gli enti che possono acquisire la personalità giuridica tramite il RUNTS. Tuttavia, l’art. 41 del Codice Civile prevede che i comitati possano ottenerla, specificando che, in caso contrario, restano soggetti alle regole di responsabilità stabilite dalla legge.
Il D.P.R. n. 361/2000 stabilisce che oltre alle associazioni e fondazioni, anche “altre istituzioni private” ottengano la personalità giuridica tramite l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tenuto presso le prefetture.
Secondo il Ministero del Lavoro, anche i comitati possono acquisire la personalità giuridica avvalendosi delle opportunità offerte dal Codice del terzo settore.
Tale conclusione muove dalla lettura coordinata delle seguenti norme:
1) art. 4, CTS;
2) art. 22, CTS;
3) principi direttivi della legge n. 106/2016.
Sarebbe contraddittorio, infatti, consentire ai comitati di diventare enti del terzo settore ed impedire che gli stessi possano acquisire la personalità giuridica.
In merito al patrimonio minimo richiesto, la struttura del comitato è assimilabile a quella della fondazione, poiché ne condivide le finalità di raccolta, gestione e destinazione dei fondi. Inoltre, l’autorità governativa, in caso di insufficienza di risorse, impossibilità di realizzare lo scopo o raggiungimento dell’obiettivo prefissato, può stabilire una diversa destinazione dei fondi residui.
Pertanto, il Ministero, sulla base di queste valutazioni, ha ritenuto che il patrimonio minimo necessario per il riconoscimento della personalità giuridica dei comitati debba essere pari ad almeno 30.000 euro, così come previsto per le fondazioni.
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