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Archivio newsRendicontazione di sostenibilità: modificate le date di decorrenza degli obblighi
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 16 aprile 2025, la Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento Europeo e del consiglio del 14 aprile 2025 che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Gli Stati membri dovranno far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2025.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 16 aprile 2025, la Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento Europeo e del consiglio del 14 aprile 2025 che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.
In particolare la direttiva proroga l’applicazione del rendiconto di sostenibilità:
- al 1° gennaio 2027 o in data successiva per le grandi imprese;
- al 1° gennaio 2028 o in data successiva agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- al 1° gennaio 2027 o in data successiva agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE diversi da quelli di cui alla lettera a), punto i), del presente comma;
- al 1° gennaio 2028 o in data successiva agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diversi da quelli di cui alla lettera a), punto ii), del presente comma.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 luglio 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni:
a) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto più di 3 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028 per il quale è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d’esercizio, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2029 o successivamente a tale data;
b) a decorrere dal 26 luglio 2028 per quanto riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 900 000 000 EUR nell’Unione nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028, ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2029 o successivamente a tale data;
c) a decorrere dal 26 luglio 2029 per quanto riguarda tutte le altre società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), ad eccezione delle misure necessarie per conformarsi all’articolo 16, che gli Stati membri applicano a tali società per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2030 o successivamente a tale data».
Gli Stati membri dovranno far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2025.
Copyright © - Riproduzione riservata
Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento Europeo e del consiglio, 14/04/2025 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 16/04/2025, Serie L)
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